17/04/2009 -
BOLLINI SIAE, UN VERO RITORNO?
di A. Sirotti Gaudenzi
Roma - Non amo parlare delle questioni che tratto nell'ambito della mia attività professionale. Per questo motivo, nonostante il garbato invito di varie testate, ho sempre evitato di rilasciare dichiarazioni sulla sentenza con cui la Corte di Giustizia ha definito l'oramai celebre caso Schwibbert. Ora, però, ritengodi dover sfruttare l'ospitalità resa da questa testata per fare qualche riflessione. E tutto avviene esclusivamente per amore di verità.
Come noto, la sentenza emessa dai Giudici del Lussemburgo in data 8 novembre 2007 ha espresso il principio in virtù del quale l'adozione di una misura come quella avente ad oggetto i contrassegni SIAE doveva intendersi quale adozione di regola tecnica e, in quanto tale, era sottoposta agli obblighi di notifica alla Commissione in virtù della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, poi sostituita dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. Le conseguenze della mancata adozione da parte dello Stato italiano di tale iter, secondo la Corte di Giustizia, comporta l'impossibilità di far valere nei confronti di qualsiasi privato la norma nazionale adottata in maniera illegittima. La Corte di Giustizia ha affermato che "conformemente all'art. 8 della direttiva 98/34, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica. Se tale obbligo non è stato rispettato, la regola tecnica non può essere opposta ai singoli".
Sulla base di questa decisione, tutti i giudici nazionali (che, come noto, sono tenuti a dare applicazione ai principi espressi dalla Corte di Giustizia) hanno disapplicato le norme illegittime, giungendo (correttamente) ad affermare che le norme nazionali che prevedono sanzioni penali in ordine alla mancata apposizione del contrassegno SIAE sono illegittime (sul punto, mi sia consentito rinviare al primo volume del mio Trattato breve in proprietà intellettuale e concorrenza, Utet, Torino, 2008 e alla quinta edizione della mia monografia Il nuovo diritto d'autore, Maggioli, Rimini, 2009). La stessa Cassazione si è spinta ad affermare che "viene vanificata la rilevanza penale di tutte le fattispecie di reato che includono come elemento costitutivo della condotta tipica il contrassegno SIAE" Eppure, e lo dico ad un pubblico di produttori e di utenti delle tecnologie informatiche in larga parte contrario al contrassegno, al nostro Paese era data una nuova chance. Se la misura fosse stata adottata in linea con i principi espressi dalle norme comunitarie, nonostante la bocciatura dei Giudici del Lussemburgo, sarebbe così stato possibile adottare norme che avessero previsto l'obbligatorietà del "bollino" su una serie di supporti. Infatti, la Corte di Giustizia è entrata solo incidentalmente nel merito della questione, da me sollevata, sul conflitto di una misura quale il contrassegno rispetto ai principi comunitari in tema di libera circolazione dei prodotti.
E lo Stato italiano, in effetti, si è mosso. Tant'è che sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 2009 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2009, n. 31, recante il regolamento relativo all'uso del contrassegno SIAE da apporre sui supporti fono-videografici, multimediali e su quelli contenenti programmi per elaboratore, come previsto dall'articolo 181 bis della legge n.633/41 (legge sul diritto d'autore).
Ebbene, il testo del regolamento sembrerebbe essere stato adottato a seguito dell'avvio della procedura di notifica prevista dalle norme comunitarie. Eppure, il decreto, come si è anticipato, contiene il regolamento e fa riferimento a norme, quale l'art. 181 bis della legge n. 633/41, che non sono state affatto oggetto di notifica alla Commissione. In buona sostanza, la semplice notifica del regolamento (ovvero della "norma secondaria") e non anche della norma primaria che prevede l'apposizione del bollino (in particolare, l'art. 181 bis della legge. n. 633/1941) non può essere ritenuta sufficiente.
Cosa significa tutto questo? Semplice: la mancata o errata notifica del testo normativo principale dovrebbe comportare la ulteriore inapplicabilità del nuovo decreto.
In effetti, non molti sanno che la Commissione sta ancora aspettando il testo delle norme in tema di contrassegno SIAE e lo Stato italiano, con un provvedimento abnorme, ha adottato un regolamento che, addirittura, si propone addirittura di introdurre nel nostro ordinamento alcune norme dichiaratamente retroattive, forse proprio per cancellare gli effetti della sentenza Schwibbert.
Spiace constatare questa situazione. E, da amante del mio Paese spero sinceramente di essere sconfessato da qualcuno. Ma, allo stato, mi sembra che la situazione sia quella di un legislatore nazionale decisamente poco attento al rispetto delle norme comunitarie e ai dicta dei Giudici comunitari.
Fonte: Puntoinformatico.it
Roma - Non amo parlare delle questioni che tratto nell'ambito della mia attività professionale. Per questo motivo, nonostante il garbato invito di varie testate, ho sempre evitato di rilasciare dichiarazioni sulla sentenza con cui la Corte di Giustizia ha definito l'oramai celebre caso Schwibbert. Ora, però, ritengodi dover sfruttare l'ospitalità resa da questa testata per fare qualche riflessione. E tutto avviene esclusivamente per amore di verità.
Come noto, la sentenza emessa dai Giudici del Lussemburgo in data 8 novembre 2007 ha espresso il principio in virtù del quale l'adozione di una misura come quella avente ad oggetto i contrassegni SIAE doveva intendersi quale adozione di regola tecnica e, in quanto tale, era sottoposta agli obblighi di notifica alla Commissione in virtù della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, poi sostituita dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. Le conseguenze della mancata adozione da parte dello Stato italiano di tale iter, secondo la Corte di Giustizia, comporta l'impossibilità di far valere nei confronti di qualsiasi privato la norma nazionale adottata in maniera illegittima. La Corte di Giustizia ha affermato che "conformemente all'art. 8 della direttiva 98/34, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica. Se tale obbligo non è stato rispettato, la regola tecnica non può essere opposta ai singoli".
Sulla base di questa decisione, tutti i giudici nazionali (che, come noto, sono tenuti a dare applicazione ai principi espressi dalla Corte di Giustizia) hanno disapplicato le norme illegittime, giungendo (correttamente) ad affermare che le norme nazionali che prevedono sanzioni penali in ordine alla mancata apposizione del contrassegno SIAE sono illegittime (sul punto, mi sia consentito rinviare al primo volume del mio Trattato breve in proprietà intellettuale e concorrenza, Utet, Torino, 2008 e alla quinta edizione della mia monografia Il nuovo diritto d'autore, Maggioli, Rimini, 2009). La stessa Cassazione si è spinta ad affermare che "viene vanificata la rilevanza penale di tutte le fattispecie di reato che includono come elemento costitutivo della condotta tipica il contrassegno SIAE" Eppure, e lo dico ad un pubblico di produttori e di utenti delle tecnologie informatiche in larga parte contrario al contrassegno, al nostro Paese era data una nuova chance. Se la misura fosse stata adottata in linea con i principi espressi dalle norme comunitarie, nonostante la bocciatura dei Giudici del Lussemburgo, sarebbe così stato possibile adottare norme che avessero previsto l'obbligatorietà del "bollino" su una serie di supporti. Infatti, la Corte di Giustizia è entrata solo incidentalmente nel merito della questione, da me sollevata, sul conflitto di una misura quale il contrassegno rispetto ai principi comunitari in tema di libera circolazione dei prodotti.
E lo Stato italiano, in effetti, si è mosso. Tant'è che sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 2009 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2009, n. 31, recante il regolamento relativo all'uso del contrassegno SIAE da apporre sui supporti fono-videografici, multimediali e su quelli contenenti programmi per elaboratore, come previsto dall'articolo 181 bis della legge n.633/41 (legge sul diritto d'autore).
Ebbene, il testo del regolamento sembrerebbe essere stato adottato a seguito dell'avvio della procedura di notifica prevista dalle norme comunitarie. Eppure, il decreto, come si è anticipato, contiene il regolamento e fa riferimento a norme, quale l'art. 181 bis della legge n. 633/41, che non sono state affatto oggetto di notifica alla Commissione. In buona sostanza, la semplice notifica del regolamento (ovvero della "norma secondaria") e non anche della norma primaria che prevede l'apposizione del bollino (in particolare, l'art. 181 bis della legge. n. 633/1941) non può essere ritenuta sufficiente.
Cosa significa tutto questo? Semplice: la mancata o errata notifica del testo normativo principale dovrebbe comportare la ulteriore inapplicabilità del nuovo decreto.
In effetti, non molti sanno che la Commissione sta ancora aspettando il testo delle norme in tema di contrassegno SIAE e lo Stato italiano, con un provvedimento abnorme, ha adottato un regolamento che, addirittura, si propone addirittura di introdurre nel nostro ordinamento alcune norme dichiaratamente retroattive, forse proprio per cancellare gli effetti della sentenza Schwibbert.
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Fonte: Puntoinformatico.it
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